Art. 70.
(Campo di applicazione).

      1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi, da cui possa derivare il rischio di lesioni dorso-lombari o di altri infortuni per i lavoratori durante il lavoro.
      2. Si intende per:

          a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le sue caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comporta, tra l'altro, rischi di lesioni dorso-lombari;

          b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.